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Comune di Milazzo: Conti in rosso.




Milazzo. Impetosa la relazione dei revisori dei conti: Comune sull'orlo del dissesto economico. Cosa succede in caso di default dell'ente? Categoria: Provincia Pubblicato Venerdì, 27 Gennaio 2012 15: Scritto da redazioneProvinciamessina


Debiti fuori bilancio per oltre sette milioni di euro, con le ultime anticipazioni di cassa ormai quasi esaurite. Il Comune di Milazzo è sull’orlo del dissesto economico, come peraltro riscontrato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti . Dai documenti contabili attentamente vagliati, emergerebbe infatti una situazione di criticità tale da mettere a serio rischio l’espletamento de servizi essenziali. Nonostante l’adozione del Piano di risanamento, da parte dell’attuale Amministrazione, i conti continuano ad essere in rosso. Non sono mancati infatti, finora, le diverse richieste di pagamento da parte di soggetti creditori nei confronti del Comune. Pensiamo ad esempio ad debito milionario con l’Enel per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, fino alla recente diffida da parte della società che cura il servizio di refezione scolastica, che reclama un ritardo nei pagamenti. Adesso la palla passa al Consiglio Comunale che avrà l’onere di discutere la relazione dei revisori per votare quindi la dichiarazione di dissesto. Ma cosa succede nel momento in cui il Comune dichiara il dissesto economico? La fattispecie è disciplinata dall’art. 244 del Testo Unico sull’ordinamento locale, che stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. La mancata definizione di un piano di rientra espone un'amministrazione alla spirale perversa degli interessi passivi: giorno dopo giorno, anche se non si contraggono nuovi debiti, la massa debitoria aumenta, proprio per effetto degli interessi. Tanto premesso, bisogna precisare che il dissesto finanziario di un Ente locale (che viene deliberato dal consiglio comunale) è cosa ben diversa rispetto al fallimento di un’Impresa privata, che determina l’estinzione dell’impresa stessa, per la semplice ragione che un Ente locale non può cessare di esistere. Proprio per questo, la fattispecie del dissesto finanziario viene rigorosamente disciplinata dalla legge, la cui filosofia è quella di determinare un drastico taglio, una cesura netta tra la gestione del bilancio passato e quella presente e futura. Tutto ciò che appartiene al passato, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato ad una gestione straordinaria garantita da un apposito organo di tre membri per Comune nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Questa commissione si occupa del bilancio passato con riferimento al 31/12 dell’anno precedente, redigendo un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione patologica che ha creato il dissesto. Dal canto suo, il consiglio comunale deve redigere un bilancio risanato, che consenta di superare gli elementi che hanno prodotto il dissesto: per esempio una spesa eccessiva per il personale o per i servizi. Uno dei vantaggi della normativa è che con la dichiarazione del dissesto viene sospesa la decorrenza degli interessi sui debiti vengono bloccate le azioni esecutive. Si interrompe, insomma, quella spirale perversa che, come abbiamo visto, produce la crescita quotidiana della massa debitoria. Ma c’è un prezzo da pagare, quanto mai salato. Prima di tutto, gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, debbono provvedere con risorse finanziarie proprie al rientro, non essendo più prevista la possibilità di ricorrere ad un mutuo.
Inoltre, l’Ente Locale, una volta attivata la procedura del dissesto finanziario è obbligato come previsto dall’art. 251 dello stesso Testo Unico ad adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge. Relativamente al personale dipendente, l’Ente ha l’obbligo di rideterminare la dotazione organica collocando in disponibilità il personale che dovesse risultare in soprannumero. Il rapporto previsto dalla legge è di un dipendente per 93 abitanti. Per far fronte ai debiti del passato, la commissione incaricata del risanamento della gestione ha alcuni strumenti: per esempio, la vendita del patrimonio immobiliare disponibile per la parte non strettamente necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionali, oppure a liquidazione dei debiti con una percentuale prevista che va dal 40% al 60% del debito effettivamente accertato.

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