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Milazzo: Ricorso sulle Primarie, il Tribunale dà ragione al sindaco Pino

13/3/2015. Due comunicati dell’Ufficio Stampa del Comune di Milazzo.
Ricorso sulle Primarie, il Tribunale dà ragione al sindaco Pino
“Il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, Ivana Acacia ha accolto il ricorso presentato dal sindaco di Milazzo Carmelo Pino e dagli assessori Stefania Scolaro e Salvatore Gitto, avverso la sua esclusione dalle Primarie del Pd, condannando i due circoli territoriali del Partito democratico al pagamento “in favore dei ricorrenti solidalmente delle spese di lite liquidate in euro 260,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”. Il sindaco di Milazzo insomma non poteva essere escluso dalla Primarie. Il giudice, pur avendo preso atto della “cessazione della materia del contendere”
dopo la comunicazione dell’annullamento, il giorno prima dell’udienza, delle consultazioni fissate per il 15 marzo, è entrato ugualmente nel merito del ricorso presentato per conto di Pino dall’avv. Claudio Rugolo, “ai soli fini della liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale”. Dall’esame del ricorso il giudice ha preso atto innanzitutto delle modalità di selezione delle candidature per le cariche istituzionali (art. 18 Statuto nazionale) evidenziando che il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione “è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente”. Il giudice ha quindi approfondito l’art. 5 che prevede che qualora vi sia la candidatura del Sindaco uscente, le candidature alternative possono essere avanzate soltanto se supportate dal trenta per cento dei componenti dell’assemblea del relativo livello territoriale e l’art. 21 che a proposito di ipotesi di incandidabilità ed incompatibilità prevede che le stesse siano stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali. Pertanto “il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione adottato dal livello territoriale non poteva derogare rispetto alle previsioni nazionale e regionale. Solo le Unioni regionali possono inserire nuove clausole rispetto a quelle contemplate dallo statuto nazionale. Il giudice poi richiama anche l’art. 24 dello regionale che al comma 5 aggiunge che “il sindaco che si trovi al termine del primo mandato è candidato di diritto alle primarie salva espressa rinuncia”. “Lo statuto regionale non prevede alcuna forma di incompatibilità assimilabile a quella contenuta nel regolamento adottato dai circoli PD di Milazzo e “per di più, tale ultima disposizione si pone in evidente ed inconciliabile contrasto con quanto previsto dallo stesso articolo dello statuto”. Per queste motivazioni la dottoressa Acacia ha ritenuto il ricorso presentato da Pino fondato, riconoscendo anche il cosiddetto “periculum in mora”, “attesa l’irreparabilità del pregiudizio che avrebbe subito il ricorrente sindaco uscente Pino in caso di svolgimento delle primarie senza la possibilità di parteciparvi, quale adempimento preliminare per potersi candidare alle elezioni per la carica di sindaco con il partito democratico”.
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Dichiarazione del sindaco Carmelo Pino dopo l’ordinanza del Tribunale di Messina a seguito del suo ricorso avverso l’esclusione dalle Primarie del PD.
“Giustizia è stata fatta! L’ordinanza del giudice conferma le mie ragioni e il complotto che si stava consumando ai miei danni in dispregio delle norme statutarie. Prendo atto con soddisfazione che nel provvedimento, con chiarezza, viene ribadito l’obbligo del rispetto delle regole da parte di tutti”.
Comune di Milazzo – Ufficio Stampa
Comunicato n. 64 del 13/3/2015.

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