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STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI MILAZZO

STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI MILAZZO SEZIONE I - PRINCIPI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 (ISTITUZIONE)
E' istituita dal comune di Milazzo con Deliberazione n. 18 del 15.02.2006, la "Consulta Giovanile Comunale" per i problemi della condizione giovanile.
Art. 2 (FINALITA')
La Consulta Giovanile è organo consultivo del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione Attiva per quanto attiene alle politiche giovanili. Essa, tra l'altro:
a) esprime pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione Comunale e dal Consiglio Comunale;
b) formula proposte inerenti le tematiche giovanili all'Amministrazione Comunale;
c) elabora progetti e programma attività nell’ambito delle tematiche giovanili da sottoporre all’approvazione dell’organo collegiale competente;
d) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale;
e) raccoglie informazioni per quanto attiene le politiche giovanili anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali
.
SEZIONE II - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 3 (ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE)
Sono organi della Consulta Giovanile:
a) l'Assemblea, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
b) l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario ed altri due membri;
c) Eventuali Commissioni.
Art. 4 (COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA)
1.Sono componenti dell' Assemblea con diritto al voto:
a) i rappresentanti dei movimenti giovanili delle forze politiche che hanno partecipato alle ultime Elezioni Amministrative ottenendo almeno il 2% dei consensi, che ne facciano richiesta presso l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Milazzo entro la data che verrà fissata dal Sindaco con apposito bando pubblico;
b) i rappresentanti delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta, purché abbiano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 delle precisazioni del presente articolo;
c) uno studente che rappresenti tutti gli iscritti degli Istituti Scolastici Superiori presenti in città. Questo membro viene scelto tra tutti i rappresentanti di Istituto eletti.
d) un rappresentante della Pastorale Giovanile, ove costituita, o eventualmente indicato dalla realtà Ecclesiale giovanile.
2. Fanno altresì parte come componenti dell'Assemblea senza diritto al voto: il Sindaco l’Assessore e/o l'Esperto alle Politiche Giovanili del Comune di Milazzo.
3. Si intende associazione giovanile, quell’organizzazione di composizione giovanile che svolga attività rivolte ai giovani. L’associazione deve essere composta almeno da n. 10 iscritti di età compresa tra i 15 e i 35 anni.
4. La richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile deve essere fatta per iscritto all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Milazzo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di apposito bando pubblico emesso dal Sindaco. Alla richiesta dovrà essere allegato lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo della Associazione dalla quale si evincano finalità rivolte ai giovani.
5. L’associazione giovanile richiedente deve dar prova di aver svolto attività di carattere pubblico rivolta ai giovani, negli ultimi tre anni precedenti la data della richiesta.
6. La composizione della Consulta dei Giovani (Ufficio di Presidenza ed Assemblea) sarà al massimo di 25 componenti con diritto al voto. (c. cassato dal Consiglio Comunale)
7. L’Amministrazione Comunale nella fase di primo insediamento, l’Assemblea dopo, ai fini dell’ammissione valuterà l’esistenza dei requisiti di cui ai commi 3,4, 5 e 6.
8. L'Assemblea della Consulta, adotterà delibera di decadenza del membro rappresentante dell'organizzazione giovanile che avrà cessato l’attività.
9. La convocazione viene comunicata, come previsto dall’art. 7, ai capigruppo consiliari. I consiglieri comunali possono partecipare ai lavori della consulta giovanile senza diritto al voto.
Art. 5 (I MEMBRI DELL' ASSEMBLEA)
1. Ogni movimento politico giovanile ed ogni associazione giovanile che aderirà alla Consulta dovrà esprimere un rappresentante all'Assemblea ed un suo sostituto; per quanto concerne gli Istituti Medi Superiori dovranno individuare un solo responsabile ed un suo sostituto che li rappresenti tutti.
2. La comunicazione del rappresentante e del sostituto dovrà essere effettuata per iscritto all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Milazzo che la riporterà in assemblea.
3. La comunicazione di cui al comma precedente è revocabile in ogni momento da parte dei componenti dell' Assemblea se viene contestualmente nominato un altro responsabile o sostituto.
4. Il responsabile ed il sostituto devono aver compiuto il 16° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Se ciò avviene decadono dalla carica di membri della Consulta Giovanile salva la possibilità di terminare pre-esistenti mandati all'interno della stessa.
5. Se un gruppo non verrà rappresentato dal proprio responsabile designato o dal suo sostituto per tre riunioni consecutive dell’Assemblea, senza giustificare la propria assenza presso l’Ufficio di Presidenza, quest’ultimo dovrà ufficializzarne la destituzione del gruppo dalla Consulta.
Art. 6 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)
1. L’Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art, 12
2. L’Assemblea della Consulta, tra l'altro, svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte e pareri, ed elabora progetti di cui all'art. 2 punti a), b) e c);
b) utilizza gli spazi attribuiti alla Consulta Giovanile dall' Amministrazione Comunale;
Per i compiti di cui sopra, i membri parteciperanno a titolo gratuito alle riunioni, pertanto è elusa qualunque forma di rimborso spese o compenso, siano essi sotto forma di gettoni di presenza o indennità per i componenti della consulta.
Art. 7 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)
1. La Consulta Giovanile è convocata dall'Ufficio di Presidenza nelle seguenti forme:
a) dal Presidente di propria iniziativa;
b) su richiesta dei membri dell'Ufficio di Presidenza al Presidente;
c) su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea;
d) su richiesta del Sindaco;
e) su richiesta dell’Assessore e/o Esperto alle Politiche Giovanili;
f) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
2. L' Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
3. La convocazione, in via ordinaria, dovrà avvenire tramite avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Ogni membro dell’Assemblea ed ogni suo sostituto dovrà far pervenire al segretario dell’ufficio di Presidenza il proprio recapito telefonico e comunicare eventuali variazioni.
5. Dovrà inoltre essere comunicato all'atto di convocazione l'ordine del giorno, il tutto trasmesso dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 8 (VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI).
1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
4. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 15.
5. E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art. 16.
6. E' necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per eleggere il Presidente ed i membri dell'Ufficio di Presidenza ai sensi degli artt. 10 e 11.
7. La Consulta Giovanile riferisce annualmente la propria attività al Consiglio Comunale.
Art. 9 (L'UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. Compongono l'Ufficio di Presidenza:
a) il Presidente ;
b) quattro membri aggiunti.
2. L'ufficio di Presidenza dura in carica 2 anni ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili dopo un mandato consecutivo.
Art. l0 (PRESIDENTE DELLA CONSULTA GIOVANILE)
1. Viene eletto dall' Assemblea a maggioranza assoluta.
2. Deve essere maggiorenne.
3. Svolge i seguenti compiti:
a) coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza e presiede l'Assemblea;
b) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.
4. In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
Art. 11 (I MEMBRI AGGIUNTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. I membri aggiunti dell'Ufficio di Presidenza vengono eletti dall' Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, attraverso due votazioni. La prima per eleggere il Presidente e la seconda per eleggere i membri aggiunti dell’Ufficio di Presidenza.
2. Colui che ottiene più preferenze assume la qualifica di Vicepresidente, questi deve possedere i requisiti previsti dall'art. 10 comma 2.
3. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno un segretario.
Art. 12 (COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)
L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:
a) esegue le delibere dell' Assemblea;
b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
c) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Amministrazione Comunale,
Consiglio Comunale e Consulta Giovanile;
d) ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile.
Art. 13 (CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA)
1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente:
a)di propria iniziativa;
b) su richiesta di almeno 2 componenti dell’Ufficio stesso.
2. In caso di indisponibilità a partecipare. il componente dell'Ufficio di Presidenza giustificherà la propria assenza ad un qualunque componenti dell'Ufficio stesso.
3. Se un componente è stato assente ingiustificato per 3 riunioni consecutive, l'Ufficio di Presidenza ne potrà rimettere il mandato all’Assemblea.
Art. 14 (VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI)
1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 (MODIFICHE DELLO STATUTO)
1. Lo Statuto ed il Regolamento della Consulta Giovanile possono essere modificati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta Giovanile può formulare proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento della Consulta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8. Le modifiche devono essere comunque approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 16 (REGOLAMENTI INTERNI)
La Consulta Giovanile può dotarsi di regolamenti interni.
Art. 17 (SEDE)
La Consulta Giovanile ha sede presso il Palazzo Comunale di Milazzo
Art. 18 (MEZZI)
La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del Comune di Milazzo.
Art. 19 (PRIMA RIUNIONE )
La prima riunione, alla quale partecipano, i componenti della Consulta Giovanile, è indetta dal Sindaco nel corso di una assemblea cittadina nella quale verrà presentato lo Statuto ed il progetto della Consulta Giovanile.
Art. 20 (SCIOGLIMENTO)
La Consulta Giovanile Comunale, dal momento dell'istituzione resta in carica per l'intero mandato del Sindaco Pro Tempore. All'avvenuta elezione del nuovo Sindaco Lo stesso provvederà a rinnovare gli organi, della consulta secondo le modalità espresse da questo statuto.
Art. 21 (DISPOSIZIONI FINALI)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.





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