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Fisco, Il Dott Gino Puglisi , Garante del contribuente per la Sicilia" presenta la relazione anno 2021 sui rapporti tra fisco contribuenti in Sicilia


Comunicato Stampa
 
Al fine di rendere note le funzioni che lo Statuto dei Diritti del Contribuente affida al Garante del Contribuente e l’attività dallo stesso svolta in Sicilia nel corso del 2021, si trasmette la relazione trasmessa da questo Ufficio al Parlamento, al Governo, alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, nonché ai Direttori Regionali delle Agenzia Fiscali ed al Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Sicilia. RELAZIONE SUI RAPPORTI TRA FISCO CONTRIBUENTI IN SICILIA DURANTE L'ANNO 2021.
(Art.13, comma 13 bis, della Legge 27/07/2000 n.212)

Palermo, 29 marzo 2022

La presente relazione intende fornire al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 13, comma 13 bis, della Legge n.212 del 27 luglio 2000. (C.d. Statuto del Contribuente), evidenziando gli aspetti critici più rilevanti riguardanti l'attività del Garante in generale e prospettandone le relative soluzioni.
Il bilancio complessivo del lavoro svolto nell'anno 2021 può considerarsi molto soddisfacente, considerato che il flusso delle segnalazioni pervenute è aumentato da n.270 del 2020 a n.387 del 2021
Nell'anno 2021 1'intervento del Garante ha consentito, su un totale di n.260 segnalazioni definite di pervenire all'adozione da parte degli Uffici finanziari di n. 125 (47+69+9) provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela, totale o parziale, di atti illegittimi o comunque errati, mentre delle restanti segnalazioni (n. 135), n.51 sono state definite dall'ente impositore con esito contrario al contribuente e le rimanenti n.84 sono state archiviate dal garante per rinuncia da parte del contribuente, per infondatezza della richiesta o per altri motivi.
Le segnalazioni pervenute e definite nel corso dell'anno 2021 vengono più dettagliatamente indicate, suddivise per tipologia (accertamenti erariali e tributi locali, riscossione e rimborsi, questioni varie) nel prospetto che segue e nei grafici susseguenti.
Pratiche archiviate dal Garante per rinuncia del contribuente, per infondatezza della richiesta o per altri motivi 84 Pratiche definite in autotutela dall'ente impositore con esito totalmente o parzialmente favorevole al contribuente 125
Pratiche definite in autotutela dall'ente impositore con esito contrario al contribuente 51
TOTALE SEGNALAZIONI DEFINITE 260




SEGNALAZIONI relative all'anno 2021

PERVENUTE NELL'ANNO 2021







Istanze/questioni varie non di competenza



Complessivamente, si deve riconoscere alla grande maggioranza degli Uffici finanziari e dei Funzionari la disponibilità a collaborare con l'Ufficio del Garante in modo pronto, nonché la capacità di riconoscere le ragioni legittimamente sostenute dai contribuenti, pervenendo, quando è stato necessario, all'adozione di provvedimenti di annullamento o di rettifica in autotutela.
Nel complesso dalle segnalazioni dei contribuenti è emerso che le difficoltà maggiori incontrate sono da imputare ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e nell'accesso ad un sistema fiscale che appare sempre più complesso e poco trasparente. Proprio tali difficoltà spiegano l'interesse dei contribuenti e dei loro consulenti per l'attività del Garante del Contribuente, che viene da loro visto, anche se non con la piena consapevolezza dei suoi limiti, come una sorta di difensore, ed a cui essi si rivolgono con la speranza di ottenere una soluzione alternativa al ricorso alla giustizia tributaria, divenuta di difficile accesso e piuttosto onerosa.
Purtuttavia, le aspettative dei contribuenti spesso rimangono deluse, nonostante la fondatezza delle loro doglianze, a causa della sostanziale impossibilità per il Garante di risolvere con una azione effettiva le ingiustizie fiscali eventualmente riscontrate.
Tale impossibilità dipende, come è noto, dal fatto che la legge n.212/2000, art. 13, non attribuisce al Garante il potere di emanare atti che incidano direttamente sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, riconoscendogli solamente la possibilità di attivare l'autotutela, senza la possibilità di annullare o revocare atti dell'Amministrazione Finanziaria, risolvendosi quindi in una mera funzione sollecitatoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, la quale non ha alcun vincolo rispetto alle indicazioni del Garante ed effettua una valutazione autonoma dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela.
Va evidenziato che alcune Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate hanno comunicato di avere disposto la nomina di un funzionario, quale referente dei rapporti con il Garante del Contribuente, con il compito di tenere aggiornato l'archivio informatico delle segnalazioni dei Garanti appositamente istituito e di verificare il rispetto, da parte
dell'articolazione assegnataria, del termine stabilito per rispondere alla segnalazione del Garante.
Per quanto sopra evidenziato ne deriva che, nonostante le risposte fornite dall'Amministrazione Finanziaria risultino solitamente esaurienti, permangono ancora, tuttavia, alcuni aspetti critici. Si riscontra, in linea generale, una certa resistenza a riconoscere le ragioni del contribuente ed una scarsa propensione a recepire le considerazioni del Garante, che a volte vengono viste come una indebita ingerenza nelle loro competenze. Ciò non aiuta di certo il Garante nell'obiettivo che si prefigge di raggiungere, e cioè di rimediare all'ingiustizia fiscale denunciata, di ristabilire la legalità violata e di ripristinare quel rapporto di fiducia che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria.


L'attività del Garante incontra comunque delle difficoltà a rispettare i termini di risposta al segnalante, sia esso contribuente che difensore abilitato (dottori commercialisti e/o avvocati tributaristi), soprattutto con gli uffici tributi degli Enti locali, che spesso costringono gli uffici del Garante ad inviare dei ripetuti solleciti o richiedere ulteriori chiarimenti alle risposte fornite.

Alcune difficoltà derivano dalla insufficienza della legge istitutiva di questo organo monocratico, costituito dal Garante del Contribuente. Senza l'intervento del legislatore che faccia chiarezza sulle problematiche concernenti il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria (con particolare riferimento agli Enti Locali) e il Garante del Contribuente ed attribuisca a quest'ultimo più incisivi poteri (anche di tipo sanzionatorio) e maggiori risorse, ben difficilmente l'Ufficio del Garante riuscirà ad affermare con autorevolezza ed incisività, la propria azione.
Quanto agli aspetti critici più rilevanti riguardanti l'attività del Garante in generale, giova evidenziare quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto del Contribuente, che mentre statuisce che il Garante agisce in piena autonomia con l'ausilio delle funzioni di segreteria e tecniche assicurate dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate, di fatto incontra delle difficoltà operative non potendo usufruire né di "intranet", né di "internet", né delle banche dati dell'agenzia delle entrate e riscossione.
Inoltre, alla problematica relativa alla posta elettronica certificata è stata data una soluzione nel corso dell'anno 2021 attribuendo la PEC avente indirizzo garante_sicilia@pec.agenziaentrate.it.
La soluzione al "problema" PEC non è stata in linea con quanto auspicato da tutti i Garanti del Contribuente, in quanto l'indicazione nella parte terminale dell'indirizzo della denominazione "agenzia entrate", è apparso lesiva dei principi di indipendenza ed autonomia del Garante. Si tratta, in realtà, non di una casella autonoma di posta certificata, ma di un protocollo creato all'interno di quello generale in uso alla Direzione Regionale, che consente di ricevere ed inviare posta certificata.

ln pratica, pertanto, l'Ufficio del Garante non è dotato di una propria posta elettronica certificata, né il Garante può esaminare la posta elettronica certificata ricevuta, atteso che il relativo software fa parte del sistema informativo della Direzione Regionale e la password di accesso è di esclusiva appartenenza del personale di segreteria, non essendo consentito l'uso del computer a personale estraneo all'amministrazione finanziaria.

Per l'utilizzo della PEC son ostati abilitati i funzionari dell'Agenzia delle Entrate distaccati presso l'Ufficio del Garante e il software relativo prevede un collegamento al sistema NSD dell'Agenzia delle Entrate e pertanto l'utilizzo è riservato ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate distaccati presso il Garante. È chiaro, pertanto, che al Garante del Contribuente è inibito l'accesso, nonché il monitoraggio di tutti i flussi delle PEC medesime, soprattutto per quanto riguarda gli allegati che, giocoforza, gli devono essere trasmessi, con separata e-mail ordinaria, necessariamente dal Funzionario a cui è stata attribuita la segnalazione per svolgere l'istruzione della pratica.


Tale soluzione appare in netto contrasto con la posizione di indipendenza e di terzietà che deve caratterizzare, anche in apparenza, la figura del Garante del Contribuente, e per tale motivo i Garanti del Contribuente di tutt'ltalia avevano chiesto l'attribuzione di una PEC autonoma, con estensione diversa da quella che fa riferimento all'Agenzia delle Entrate, in modo da poter realizzare quanto previsto dalla norma che qualifica il Garante del Contribuente quale Organo monocratico con propria autonomia funzionale (art. 13, co.2, della Legge n.212/2000).
Alcune criticità sono comunque superate da una intesa soddisfacente con il Direttore Regionale, il quale fornisce attraverso l'Ufficio Staff il supporto necessario per il buon andamento dell'ufficio del Garante.
Lo Statuto del Contribuente dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini. Ai contribuenti lo Statuto attribuisce strumenti di tutela e garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali.
Certamente, sarebbe auspicabile che fosse istituito un ufficio del Garante, dotato di una propria autonomia finanziaria, e con attrezzature tecniche adeguate, al fine di assicurare la realizzazione della previsione del legislatore dello Statuto del Contribuente che è quella di affermare i principi di equità, semplicità e omogeneità di trattamento nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Il legislatore con la legge n.212/2000, ha istituito la figura del Garante del Contribuente quale garanzia di neutralizzazione di qualsiasi comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente, attribuendogli il potere di individuare i casi pregiudizievoli e di segnalarli al direttore regionale o al comandante di zona della Guardia di Finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. È chiaro che tutto ciò può avvenire solo con una adeguata organizzazione di persone e mezzi.

La tipologia dei ricorsi presentati nel corso dell'anno può ritenersi in buona parte analoga a quella del precedente anno, con l'aggiunta di una nuova tipologia di segnalazioni riguardanti la mancata o ritardata erogazione dei contributi a fondo perduto da COVID-19 affidata all'Agenzia delle Entrate.
Merita di essere menzionata una segnalazione pervenuta dall'Associazione Nazionale Commercialisti e da molti professionisti aderenti all'Associazione, nella quale lamentano difficoltà ed incertezze applicative nella compilazione di alcuni quadri della dichiarazione dei redditi, nella parte relativa all'esposizione degli aiuti o benefici erogati dallo Stato, in relazione anche al mancato rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente, ed in particolare dell'art.6, comma 3 e 3 bis, che testualmente recitano "3. 10 L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono", "3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevolÎ'.


Lamentano, inoltre, il mancato rispetto dell'art.6, comma 4, che recita "4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa".

L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale servizi fiscali, con nota prot.n.0199084 del 22 luglio 2021, ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti del Garante del Contribuente, rilevando come "i dati necessari per la corretta individuazione e registrazione degli aiuti sono previsti nel Regolamento e in altri documenti collegati. Si tratta di dati ben determinati la cui raccolta deve essere precisa, pena lo scarto della registrazione degli aiuti e, di conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti. Molti dei dati richiesti nel prospetto degli aiuti non sono recuperabili dalle basi dati a disposizione dell 'Agenzia. La necessità di chiedere in dichiarazione i predetti dati e la loro non reperibilità in altro modo deriva anche dal fatto che il Regolamento e icitati documenti collegati fanno spesso rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli similari presenti nella normativa domestica."
Nella predetta nota L' Agenzia delle Entrate ha elencato più concretamente nel 11 dettaglio "le informazioni che rivestono una particolare importanza ai fini della registrazione degli aiuti di Stato e che, dovendo, in alcuni casi, soddisfare le definizioni unionali, non coincidono con le classificazioni nazionali normalmente ritraibili dalle banche dati a disposizione dell 'Agenzia."
Merita altresì menzione la segnalazione pervenuta dall 'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) che ha lamentato il diniego al pubblico accesso alle sentenze tributarie nel portale della giustizia tributaria. Tale situazione è ritenuta suscettibile di determinare una grave violazione del principio di "parità delle armi" nelle liti fiscali ed evidenzia un vantaggio competitivo dell'Agenzia delle Entrate nell'accesso alle informazioni. Pertanto, ha richiesto che sia consentito il pubblico accesso a tutte le sentenze delle Commissioni Tributarie, tramite il portale della Giustizia Tributaria (oppure altra banca dati) per evitare la lesione del principio di parità fra le parti del processo in violazione dell'art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e degli artt. 24 e III della Costituzione.
In riscontro ad una richiesta del Garante della Lombardia, il Dipartimento delle
Finanze presso il MEF ha osservato che "è allo studio I 'adozione di un progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito, salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria. Il progetto strategico in itinere, attraverso la pubblicazione di tutte le sentenze tributarie, consentirà la piena conoscenza del precedente giurisprudenziale in materia tributaria e contribuirà a favorire I 'uniformità di giudizio.
Meritevoli di attenzione sono le segnalazioni concernenti il ritardo nella esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente emesse dal Giudice Tributario.

Invero, il nuovo art.69 del D,lgs 546/92 intitolato "esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente" afferma al primo comma "le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.2, comma 2, sono immediatamente 12 esecutive". Il medesimo comma soggiunge "tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
Numerose sono le segnalazioni di contribuenti che lamentano il ritardo nel pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza e poste a carico dell'Amministrazione Finanziaria soccombente. Il Garante del Contribuente invitato ad intervenire dal contribuente e più spesso dal professionista che ha svolto le difese nel processo nella maggior parte dei casi riesce a risolvere positivamente la segnalazione ricevuta, evitando così un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 del Dlgs.546/92).
Sempre in tema di esecuzione delle sentenze di condanna in favore di contribuente, si ritiene doveroso riferire un particolare caso segnalato da un contribuente che si è visto rifiutare il pagamento di un rimborso IVA, dopo che il giudice tributario aveva emesso una sentenza con la quale accoglieva il ricorso avverso il diniego disposto dalla Direzione Provinciale di... ..omissis.. ., Ufficio legale, dell'Agenzia delle Entrate.
Il rigetto era stato disposto per "assenza del presupposto indicato nella richiesta", e cioè perché "i costi sostenuti sono relativi alla realizzazione di un impianto boschivo e, pertanto non sono finalizzati alla produzione di ricavi", per cui "è da escludersi I 'esercizio di attività d'impresa". Il Giudice di prime cure ha affermato: "il ricorso è fondato, e va pertanto accolto". Segue una motivazione svolta in ben cinque pagine in cui viene esplicitata la fondatezza del ricorso, avendo il contribuente realizzato l'investimento nella prospettiva di un ritorno economico, costituito dal conseguimento di ricavi, ed avendo rispettato l'impegno a mantenere l'intervento almeno nei cinque anni successivi alla sua realizzazione. Oltretutto, l' Agenzia delle Entrate non ha mai contestato la regolarità della documentazione - prosegue il giudice e delle registrazioni contabili previste dalla 13 normativa IVA, prodotte dal ricorrente, né ha mai eccepito irregolarità nel contenuto della dichiarazione annuale IVA in cui è stata riportata l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso. Prosegue la motivazione pronunciandosi in senso positivo sulla "detraibilità" dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive e sulla "inerenza" all'esercizio dell'impresa dei medesimi acquisti, concludendo con l'affermazione: "poiché nel caso di specie sussistono tutte le descritte condizioni, il ricorso va accolto", P.Q.M. "La Commissione tributaria Provinciale di ...omissis.... , nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso, e per I 'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate".
Va evidenziato che l' Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la sospensione. La Commissione Tributaria Regionale adita si è pronunciata come segue: P.Q,M. "Rigetta I 'istanza cautelare. Spese del cautelare compensate"
Orbene, di fronte ad una sentenza che annulla l'atto di diniego del rimborso ed a un successivo rigetto dell'istanza cautelare presentata dall'A.F., come può giustificarsi un rifiuto di eseguire il rimborso IVA chiesto dal contribuente?
Di certo non sempre è facile comprendere le motivazioni che inducono una Amministrazione a adottare provvedimenti certamente non in linea con quanto prevede la norma. Il D.lgs. n. 156/2015 ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni processuali di cui al D.lgs. 546/92, nella considerazione di un mutato contesto macroeconomico e di un sistema caratterizzato da modelli di riforma relativi alla maggior parte dei tributi.
Il caso enunciato è emblematico di un atteggiamento di resistenza che merita la massima considerazione e, come affermato da tutti i Garanti del Contribuente operanti nelle altre Regioni, nell'ultimo congresso tenutosi all'Università di Napoli Federico II, "1

VENT'ANNI DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE", si impone un dapprofondito dibattito per ridefinire la natura giuridica ed il ruolo del Garante del Contribuente. Nel confronto avvenuto tra I Garanti e qualificati docenti universitari presenti al Convegno è
14 venuto fuori un appello nel senso che nell'alveo delle riforme allo studio sulla giustizia tributaria, trovi sede una attualizzazione delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e delle funzioni del Garante, quale occasione propizia per un salto di qualità nei rapporti Contribuente-Amministrazione Finanziaria.
IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA SICILIA




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