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Milazzo: Edicole funerarie, interrogazione del consigliere Bagli Comune di Milazzo -



Milazzo - domenica 13 maggio 2012

Al Signor Sindaco del Comune di Milazzo

All’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Milazzo
OGGETTO: Interrogazione comunale
Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
il 6° Dipartimento “Lavori Pubblici, Manutenzione e Territorio”, in persona del Dirigente p.t. Dott.ssa Arch. Natalia Famà, ha adottato nel corso dell’anno 2012 diverse determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto la pronuncia di decadenza di alcune concessioni di terreno cimiteriale destinate alla costruzione di edicole funerarie private;
la decadenza è stata pronunciata sul presupposto della violazione del termine entro cui completare i lavori di costruzione delle predette edicole funerarie; in particolare, si asserisce la violazione dell’art. 15 del Regolamento Cimiteriale (cui espressamente rimandano i contratti con cui il Comune di Milazzo ha dato in concessione i vari lotti di terreno cimiteriale), nella parte in cui dispone che “dalla data della concessione al completamento definitivo delle opere non possono decorrere più di dieci anni”;
RILEVATO CHE 
sebbene i contratti con cui il Comune di Milazzo ha concesso i vari lotti di terreno cimiteriale prevedano espressamente che “prima di dare inizio ai lavori di costruzione i concessionari dovranno munirsi di concessione edilizia, secondo le norme vigenti in materia”, tuttavia, il previgente Regolamento Cimiteriale nulla disponeva in merito al termine entro cui dotarsi di tale concessione edilizia, sicché l’iniziale decorso del termine decadenziale entro cui completare i lavori restava sospeso sino all’ottenimento della concessione edilizia; dalla data di ottenimento delle concessioni edilizie cui si riferiscono le determinazioni dirigenziali de quo; non è possibile considerare “decorso” il termine decadenziale previsto dall’art. 15 del Regolamento Cimiteriale, e ciò in ragione dl motivo esposto al punto precedente;
CONSIDERATO CHE
le determinazioni dirigenziali con cui è stata pronunciata la decadenza delle concessioni dei lotti di terreno cimiteriale sono da considerarsi illegittime, oltre che per i motivi appena esposti, anche per le seguenti ragioni:
1) Violazione dell’obbligo di preventiva diffida. L’art. 57 del vigente Regolamento Cimiteriale, nel disporre che “la decadenza della concessione […] viene dichiarata quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione o dal presente Regolamento”, aggiunge poi che “la pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario”. Tuttavia, a nessuno dei destinatari delle determinazioni dirigenziali di decadenza è stata preventivamente notificata la prescritta diffida, con ciò violandosi le disposizioni del Regolamento di cui sopra. Sebbene le determinazioni dirigenziali di decadenza asseriscano che non sia necessario preventivamente diffidare il concessionario, e ciò sul presupposto che tale adempimento non era imposto del Regolamento Cimiteriale vigente all’epoca in cui i lotti furono concessi, tuttavia, i contratti di concessione prevedono che “il concessionario si obbliga […] ad accettare ogni e qualunque modificazione che dal Comune potesse essere in seguito emanata o che fosse conseguenza di disposizioni di legge”, sancendo così il recepimento dinamico delle modifiche anche di natura regolamentare, fra le quali, la correzione apportata dal nuovo Regolamento Cimiteriale in merito all’obbligo della preventiva diffida;
2) Violazione dell’art. 21 bis L. 241/1990. Dispone l’anzidetta norma che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso”. Le determinazioni di decadenza sono affette da vizio di illegittimità per avere dichiarato l’avvenuta decadenza a far data da un momento antecedente alla determina stessa (si pensi, ad esempio, alla determinazione n. 174/2012 con cui si dichiara la decadenza a far data dall’8.04.1988);
3) Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Dispone la richiamata norma che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”. Le determinazioni di decadenza sono affette da vizio di illegittimità per non avere indicato termini ed autorità cui ricorrere.
4) Violazione del principio di imparzialità. Le determinazioni dirigenziali di avvenuta decadenza sono affette da vizio di illegittimità per avere le stesse trattato situazioni uguali in maniera differente, ossia per avere, in presenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, dichiarato la decadenza solo per alcuni dei concessionari, lasciando impregiudicata la concessione per altri, praticando così un trattamento differenziato in palese violazione dell’art 3 della Costituzione;
RILEVATO CHE
attraverso il potere di autotutela, le pubbliche amministrazioni possono riesaminare i propri provvedimenti (o i provvedimenti dei subordinati gerarchicamente) quando ritengono che essi presentino vizi di legittimità o vizi di merito o in base ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico. In presenza di dette ragioni, possono adottare provvedimenti di: annullamento, revoca o sospensione; le argomentazioni giuridiche portate a sostegno della presente interrogazione appaiono eque e ragionevolmente dotate di fondamento; alcuni dei concessionari destinatari delle determinazioni dirigenziali di avvenuta decadenza hanno proposto richiesta di riesame in autotutela;
INTERROGA
l’Amministrazione Comunale al fine di conoscere:
1) se, in base alle argomentazioni suesposte, ritenga opportuno e/o legittimo adottare determinazioni dirigenziali di avvenuta decadenza delle concessioni di terreno cimiteriale destinate alla costruzione di edicole funerarie private;
2) se ritenga opportuno procedere all’annullamento o, in subordine, alla sospensione delle predette determinazioni dirigenziali;
3) qualora non intenda annullare o sospendere le determinazioni dirigenziali di avvenuta decadenza delle concessioni, dichiarare come intende utilizzare i lotti di terreno oggetto delle predette determinazioni.
Si richiede risposta scritta alla presente interrogazione entro i termini previsti dalla vigente normativa, ammonendo che, in caso di infruttuoso decorso dei predetti termini, la stessa sarà inviata al Prefetto di Messina.
Il Consigliere Comunale
Massimo Bagli
Pubblicato da Vincenzo Lo Presti 

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