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"Liberarsi dai debiti , ora è possibile "- di questo si parlerà , venerdì 19. maggio 2017 a Palazzo D'Amico di Milazzo

Liberarsi dai debiti, ora è possibile
Di questo si parlerà , venerdì 19 maggio 2017, nel corso dell'incontro promosso dall'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati ) e dall'Associazione nazionale Commercialisti a Palazzo D'Amico di Milazzo a partire dalle ore 15.00 Il convegno è patrocinato dall'amministrazione comunale di Milazzo  

Una legge rivoluzionaria per consentire al debitore di ripartire da zero in tempi di forte crisi economica e finanziaria

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione, avente il fine di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.

Il procedimento, previsto dalla legge n. 3/12, è rivolto ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore).

Direttivo Aiga 
La nuova legge  è stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.

Vediamo ora nel dettaglio chi può accedervi e quali sono i presupposti della procedura in parola. I soggetti che possono accedere alla procedura di esdebitazione sono i seguenti: piccoli imprenditori non soggetti al fallimento, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi, professionisti, fondazioni e associazioni, consumatori.

Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il soggetto che richiede l’esdebitazione ha la residenza o sede: detti organismi saranno costituiti presso Camere Commercio, Ordini Professionali, Comuni, Province, Regioni; a tutt’oggi, però, i predetti organismi non sono ancora stati completamente istituiti e, pertanto, i compiti e le funzioni attribuite agli stessi, possono essere svolti anche da un professionista (avvocato, commercialista..) nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.
La legge prevede tre procedure di composizione della crisi: 1. accordo con i creditori; 2. piano del consumatore; 3. liquidazione dei beni.

L’accordo con i creditori
Il piano dei consumatori
La liquidazione dei beni del debitore.

Detta procedura può essere attivata per debiti legati all’attività professionale o di impresa e si instaura con l’assistenza dell’O.C.C o, come già detto, di un professionista a tal fine nominato, depositando un piano di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale.
Il Tribunale, dopo aver verificato i presupposti: fissa l’udienza dei creditori, dispone la pubblicazione della proposta e del decreto e stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive. La proposta del debitore, per essere omologata dal Tribunale, deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.

Il dato importante di questa procedura è costituito proprio dall’impossibilità di intraprendere e/o proseguire le azioni esecutive tese al recupero della debitoria, fino alla definizione della procedura stessa.

Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persone fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale.

A differenza del precedente, in questo caso non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’O.C.C. o del professionista incaricato, di una relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore e contenente: le indicazioni delle cause di indebitamento e la valutazione della diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; l’indicazione di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; la probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificarne la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa da parte del debitore nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.

Come per l’Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione etc.). Potrà, inoltre, essere previsto anche il pagamento rateale.

Per comprendere la portata innovativa della recente legge si segnalano alcune recenti pronunce giurisprudenziali emesse a seguito di ricorsi presentati da consumatori sovraindebitati.

Il Tribunale di Napoli, con decreto del 28/10/15 ha omologato un piano del consumatore che, a fronte di un debito originario di € 258.000,00 ha disposto l’esdebitazione con una somma di € 138.000,00 da corrispondere con versamento di 213 rate mensili di €650,00.

Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 28/2/14, ha omologato un piano del consumatore che, a fronte di un debito originario di € 43.290,00 dovrà corrispondere una somma di €12.000.
Detta procedura può essere proposta in alternativa a quelle innanzi descritte o può costituire la conseguenza della mancata realizzazione delle due precedenti.

Per accedere alla procedura il debitore deve presentare i seguenti documenti: elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute; elenco di tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni; dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; attestazione di fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.; elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia. Per l’espletamento di tale ultima procedura il Giudice nomina un liquidatore, il quale dovrà redigere l’inventario dei beni da liquidare e l’elenco dei creditori. Successivamente elaborerà il programma di liquidazione. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso di quattro anni dal deposito della domanda, il Giudice dispone la chiusura della procedura ed il debitore potrà considerarsi liberato dai propri debiti, anche da quelli non interamente soddisfatti dal ricorso della predetta procedura.

I vantaggi economici che possono generarsi dal ricorso alle predette procedure sono notevoli; senza contare i benefici di natura esistenziale derivanti dal potersi liberare con un colpo di spugna di tutte le pendenze e ricominciare da zero: una grande opportunità non prevista nel nostro ordinamento legislativo prima della Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.Concludendo, si evidenzia come la legge in questione costituisca una vera innovazione tanto da essere stata definita “legge salva suicidi”, proprio perché consente ai debitori “meritevoli”, di liberarsi dei propri debiti in maniera consona alle proprie esigenze e possibilità e di ricominciare la propria vita professionale e/o personale senza alcuna pendenza debitoria.



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