CittadinanzAttiva Sicilia onlus Assemblea Territoriale di Milazzo:Proposta istituzione “Garante Comunale dei diritti della persona Disabile
CittadinanzAttiva Sicilia onlus
Assemblea Territoriale di Milazzo
Milazzo, 25.10.2020
Proposta istituzione “Garante Comunale dei diritti della persona Disabile”
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo
Al sig. Sindaco di Milazzo
E p.c. Ai sigg. Consiglieri Comunali di Milazzo
L O R O S E D I
Premesso che Cittadinanzattiva, per obbligo statutario, deve
intervenire per proporre e favorire la realizzazione degli istituti preposti alla tutela delle persone con disabilità, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e stato giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, anche attraverso attività di proposta, conciliazione e mediazione
sociale.
Premesso che la legge regionale 47/12, istituendo il Garante alla
Disabilità, a livello regionale, ha, tra l’altro, affermato, con l’art. 6, II° comma, che “il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale”.Con l’art. 7, comma 1, ha precisato chi sono i destinatari della tutela: “1. Ai fini del presente Capo sono definite "persone con disabilità quot; tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui "condizione di handicap" sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”
Con Art. 8 vengono precisate le funzioni del garante:
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;
b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;
c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle
persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);
d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;
e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;
g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì,
valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.
h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;
i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.
Con Art. 9 vengono precisati i poteri del Garante.
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al;articolo 8 il Garante può:
a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale;
b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo
8, lettera a), segnalando all';Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dellepredette norme;
c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'39;articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67;
g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Il Garante comunale nel perseguire la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l’integrazione e l’inclusione sociale delle stesse,
deve collaborare con i Garanti regionale e nazionale, comunicando le eventuali violazioni della Convenzione Onu, avvalendosi anche della collaborazione dei rappresentanti del terzo settore.
In ambito politico e privato, interviene di propria iniziativa sulla base di segnalazioni provenienti da persona con disabilità o da familiari, tutori o amministratori di sostegno nei casi in cui emergano disfunzioni, irregolarità. scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o comportamenti discriminatori. Inoltre, ha il compito di promuovere, anche in collaborazione con gli enti competenti o con i familiari e associazioni di persone con disabilità, progetti individuali e ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela e potrà anche costituirsi parte civile in eventuali procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati contro l’autonomia delle persone con disabilità.
Per quanto sopraesposto il sottoscritto Attilio Andriolo, coordinatore dell’Assemblea Territoriale di CittadinanzAttiva Milazzo
CHIEDE
Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed ai Consiglieri comunali di Milazzo di attivarsi, in sinergia ed in tempi rapidi, al fine di istituire,
ai sensi delle varie disposizioni normative, sia nazionali che regionali (D.L., Leggi, Decreti ministeriali ed alle Convenzioni internazionali) la figura del GARANTE COMUNALE a tutela dei diritti della persona disabile.
Si invita, inoltre, il Presidente del Consiglio Comunale a dare un cortese cenno di riscontro, precisando, in caso di accoglimento della presente richiesta, i tempi per la predisposizione dei bandi o in caso di diniego di precisarne le motivazioni.
Distinti saluti
IL COORDINATORE
Attilio Andriolo